C’è una frase di Benjamin Franklin che racchiude un concetto semplice ma potente:
“Puoi rimandare, ma il tempo non aspetta.”
Nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ogni decisione rimandata rappresenta un rischio concreto. Il tempo, quello perso nel non aggiornare i documenti, nel trascurare la formazione o nel sottovalutare i propri obblighi, non si recupera più. E spesso si paga caro.
Rimandare è già una scelta. E ha conseguenze.
Procrastinare in tema di sicurezza significa scegliere di rimanere fermi, ignorando l’evoluzione normativa e le responsabilità crescenti del datore di lavoro. Secondo l’art. 18 del D.Lgs. 81/08, è preciso obbligo del datore di lavoro:
- Art. 18, c.1 lett. c): affidare i compiti ai lavoratori “tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”.
- Art. 37: garantire la formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori.
- Art. 55, comma 5, lett. c): prevede sanzioni penali (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro) per la mancata formazione.
La formazione parte da un’analisi dei fabbisogni, non da un catalogo di corsi.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha ribadito un concetto fondamentale: la formazione non è un atto formale, ma un processo strategico che parte da una analisi dei fabbisogni formativi. Ciò significa:
- Individuare i ruoli e le mansioni realmente presenti.
- Valutare i rischi specifici indicati nel DVR (art. 28 del D.Lgs. 81/08).
- Progettare percorsi formativi su misura, coerenti con il contesto operativo aziendale.
Una formazione standard, scollegata dal rischio reale, è una falsa sicurezza. E oggi può anche non essere ritenuta valida in caso di controllo o infortunio.
Cosa impone oggi la normativa aggiornata (Accordo CSR 59/2025)
- Formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro (art. 34): 16 ore di corso + aggiornamento ogni 5 anni.
- Per i preposti (art. 37): 12 ore obbligatorie + aggiornamento biennale. Le sanzioni in caso di inadempienza sono applicabili anche per la mancata individuazione della figura.
- Per i lavoratori: formazione generale + specifica, con aggiornamento quinquennale.
- È obbligatoria la verifica dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa, non solo alla fine del corso.
Le conseguenze del “poi lo faccio”
Ti faccio un piccolo esempio: se un preposto ha fatto il corso nel maggio 2023, e non è stato aggiornato entro maggio 2025, sei già in violazione. L’aggiornamento biennale non prevede proroghe. In caso di infortunio, si configura la culpa in eligendo (art. 18 c.1 lett. c), con responsabilità penale per il datore di lavoro.
Cosa fare subito, in modo concreto
- Verificare lo stato della formazione interna con riferimento agli articoli 37 e 18.
- Analizzare i fabbisogni formativi a partire dal DVR.
- Progettare la formazione specifica per preposti, dirigenti, lavoratori, datori di lavoro.
- Documentare tutto, comprese le verifiche di efficacia, come richiesto dal nuovo Accordo.
